1. Nei limiti del presente regolamento e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela dei legittimi interessi dell’interessato, ed essere necessario:
2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, come la creazione di registri dei pazienti per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie, è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all’articolo 83.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.