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Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 6, all’articolo 81, paragrafo 3, all’articolo 82, paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 14, paragrafo 7, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 22, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 5, all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 5, all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 43, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 6, all’articolo 81, paragrafo 3, all’articolo 82, paragrafo 3 e all’articolo 83, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 14, paragrafo 7, dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 22, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’articolo 26, paragrafo 5, dell’articolo 28, paragrafo 5, dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 31, paragrafo 5, dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’articolo 33, paragrafo 6, dell’articolo 34, paragrafo 8, dell’articolo 35, paragrafo 11, dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafo 7, dell’articolo 79, paragrafo 6, dell’articolo 81, paragrafo 3, dell’articolo 82, paragrafo 3 e dell’articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.