1. I compiti delle Amministrazioni nell'ambito del SPC, sono definiti dalle disposizioni contenute negli articoli 78, 81 e 83 del Codice.
2. Le responsabilità relative alla realizzazione e gestione del SPC, secondo gli indirizzi della Commissione ed in conformità alle presenti Regole tecniche, sono attribuite al CNIPA ed alle regioni, per i rispettivi ambiti di competenza.
3. In attuazione delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 78 del Codice, le Amministrazioni, secondo la propria autonomia e responsabilità, sviluppano, gestiscono e rendono disponibili servizi applicativi nell'ambito del SPC anche mediante l'accesso e lo scambio delle informazioni e dei dati di propria competenza, nel rispetto delle presenti regole tecniche.
4. Ai sensi dell'art. 79 del Codice ed in relazione alle disposizioni richiamate dal comma 3 dell'art. 73, la responsabilità relativa alla evoluzione del SPC, è attribuita alla Commissione, con il supporto degli Organismi di attuazione e controllo nell'ambito delle competenze stabilite dal Codice.
5. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, realizza e gestisce, per un periodo pari almeno a due anni, le infrastrutture condivise per le Amministrazioni, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del Codice.
6. L'Amministrazione territoriale gestisce e realizza le proprie infrastrutture, ovvero le infrastrutture ubicate nel territorio di competenza ed eventualmente condivise con altre Amministrazioni, assicurando, per le finalità del SPC, l'interazione con le infrastrutture condivise a livello nazionale nel rispetto delle presenti regole tecniche.
7. La Commissione e gli Organismi di attuazione e controllo per i relativi ambiti di competenza, assicurano la supervisione, il controllo e la verifica delle prestazioni erogate dai fornitori qualificati, affinché siano rispettati i requisiti di qualità e di sicurezza del SPC ed i requisiti di qualificazione previsti dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori, ai sensi degli articoli 79, 81 ed 83 del Codice.