1. Lo sviluppo del SPC è realizzato secondo un disegno unitario e conforme alle presenti Regole tecniche. A tal fine le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Codice, predispongono le infrastrutture e realizzano i servizi applicativi in ambito SPC, in modo che sia assicurato il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le Amministrazioni centrali, regionali e locali e promossa l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le Amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. La Commissione definisce gli indirizzi e promuove gli standard di riferimento per il disegno dell'architettura generale e dell'architettura delle componenti del SPC in base agli articoli 79 ed 81, comma 1 del Codice.
3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle presenti Regole tecniche e degli indirizzi della Commissione, definiscono e provvedono ad aggiornare, secondo le necessità, l'architettura generale e l'architettura delle componenti del SPC.
4. Gli Organismi di attuazione e controllo, al fine di consentire lo sviluppo del SPC, sulla base di un disegno unitario realizzato in modo federato, secondo gli indirizzi della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, svolgono anche attività di supporto alle pubbliche amministrazioni. In tal senso i medesimi Organismi coadiuvano la predisposizione di soluzioni tecniche funzionali anche alla riorganizzazione e reingegnerizzazione dei processi, che risultino compatibili con la cooperazione applicativa ai sensi all'art. 78, comma 1 del Codice.
5. L'interazione tra le Amministrazioni mediante servizi applicativi, nell'ambito del SPC, finalizzata allo svolgimento di procedimenti amministrativi soggettivamente complessi, è paritetica e non gerarchica, ai sensi dell'art. 73, comma 3, lettera a) del Codice.