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Economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa
1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi e le indicazioni della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, progettano e realizzano, anche attraverso la stipula dei contratti quadro di cui all'art. 83 del Codice, gli interventi che facilitino e sostengano lo sviluppo di servizi di rete, di Interoperabilità e di cooperazione applicativa tra le Amministrazioni che utilizzano il SPC. A tal fine, attuano misure che favoriscano, in particolare:
a. la comunicazione tra le Amministrazioni e nell'ambito delle stesse, tramite tecnologie e strumenti di comunicazione per soddisfare le accresciute esigenze di mobilità dei propri operatori e conseguire risparmi di spesa, ovvero avviare o estendere pratiche di videocomunicazione collaborativa, telelavoro, teleconferenza, nel rispetto dell'art. 83 del Codice;
b. la reingegnerizzazione e l'automazione dei processi svolti dalle Amministrazioni e tra le stesse;
c. l'accesso ai servizi attraverso sistemi di autenticazione distribuiti e federati, al fine di gestire con maggiore efficienza identità digitali e ruoli attribuiti e certificati dalle autorità di autenticazione e dalle autorità di attributo e ruolo;
d. l'integrazione delle informazioni attraverso una rappresentazione semantica condivisa.
2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, supportano le amministrazioni nella definizione degli accordi di servizio e cooperazione e ne verificano la corretta attuazione tecnica.