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Documenti di registrazione dello stato di configurazione dei servizi del SPC

1. I fornitori qualificati predispongono e gestiscono per ciascun servizio erogato in ambito SPC la documentazione relativa allo stato di configurazione delle componenti dei servizi stessi al fine di consentirne l'identificazione certa ed univoca, in tutte le fasi del ciclo di vita, e di ottenerne la certificazione, secondo le disposizioni previste nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori di cui all'art. 87 del codice.

2. Ciascun fornitore cura gli adempimenti di cui al comma 1 attraverso il proprio sistema di gestione delle configurazioni che deve prevedere almeno gli ambienti logici di collaudo ed esercizio e consentire:

a. di identificare univocamente ciascuna componente del servizio, di cui si debba gestire la configurazione, individuandone: i documenti di configurazione di base (baseline), i riferimenti di versione ed eventuali altre informazioni (documenti di progettazione, specifiche tecniche, strumenti che abbiano influenza sulle specifiche tecniche; interfacce con elementi software o con l'hardware);
b. di identificare, documentare e registrare le richieste di modifica ed i conseguenti cambiamenti, dalla fase di formulazione sino alla fase di collaudo ed avvio all'esercizio della nuova componente;
c. la gestione di un Registro delle configurazioni, atto a documentare lo stato di ciascuna componente del servizio nelle diverse versioni e nelle diverse fasi del ciclo di vita. In particolare, il Registro delle configurazioni contiene almeno i seguenti elementi:
i. l'elenco delle componenti e dei relativi documenti di configurazione;
ii. la configurazione di base, costituita dal servizio collaudato e dai relativi documenti approvati, che rappresentano la definizione del servizio nel momento specifico;
iii. la configurazione in vigore, costituita dalla configurazione di base e dalle modifiche approvate, realizzate e collaudate.