Art. 27 - Certificazione dei servizi ed inizio erogazione
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Certificazione dei servizi ed inizio erogazione
1. I servizi del SPC certificati secondo le modalità previste nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori sono deliberati dalla Commissione. A tal fine la Commissione si avvale delle istruttorie curate dagli Organismi di attuazione e controllo.
2. Le Amministrazioni che si avvalgono di servizi certificati e presenti negli appositi elenchi, secondo quanto prescritto nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori, possono limitare le attività di collaudo al solo collaudo a campione.
3. Il completamento con esito positivo delle operazioni di collaudo da parte dell'Amministrazione dà luogo all'inizio della fase di erogazione, nel corso della quale il servizio è sottoposto a monitoraggio come indicato nel Titolo VII.
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