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Monitoraggio e misurazione della qualità dei servizi

1. Al fine di consentire lo sviluppo del SPC secondo un disegno unitario, pur con le eventuali differenziazioni derivanti dalle specificità delle situazioni esistenti presso le Amministrazioni, il CNIPA, attraverso le infrastrutture condivise, assicura, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione, che siano svolte funzioni di monitoraggio e di misurazione, volte a verificare che i servizi SPC siano erogati sul territorio con livelli omogenei di prestazioni e rispettando i requisiti minimi di qualità e sicurezza.

2. I parametri per la misurazione della qualità dei servizi saranno proposti dal CNIPA, sentiti gli altri Organismi di attuazione e controllo per i rispettivi ambiti di competenze, alla Commissione per la preventiva approvazione e dovranno essere successivamente notificati ai soggetti sottoposti a monitoraggio.

3. Il CNIPA, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, si avvale dei sistemi di monitoraggio facenti parte delle infrastrutture condivise. Gli altri Organismi di attuazione e controllo, per gli ambiti di propria competenza, effettuano la misurazione dei livelli di qualità, comunicandone gli esiti al CNIPA per il monitoraggio delle prestazioni e della qualità complessiva e, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera g), del Codice, alla Commissione.

4. Le Amministrazioni dovranno prevedere nei bandi di gara relativi ai servizi SPC l'obbligo per i fornitori di rendere possibile ai soggetti che effettuano il monitoraggio e la misurazione le valutazioni dei servizi in base ai parametri di cui al comma 2.

5. Ai fini del miglioramento continuo della qualità dei servizi resi alle Amministrazioni, gli Organismi di attuazione e controllo e le Amministrazioni medesime, possono richiedere al CG-SPC ovvero ad altro soggetto, il monitoraggio di ulteriori requisiti di qualità dei servizi. Gli Organismi di attuazione e controllo e le Amministrazioni, con riferimento agli atti contrattuali stipulati e sulla base delle presenti regole tecniche, eseguono le misure volte a valutare i livelli di qualità erogata ed intraprendono le eventuali opportune azioni correttive, comunicandole alla Commissione.

6. Per le finalità sopra indicate, sono sottoposti a monitoraggio i seguenti soggetti: a. i fornitori qualificati e le Community Network; b. i soggetti che gestiscono specifiche componenti delle infrastrutture condivise o erogano servizi centralizzati, condivisi sul territorio nazionale; c. ogni altro soggetto definito dalla Commissione, che eroga servizi o svolge funzioni per il conseguimento delle finalità del SPC.

7. L'attività di monitoraggio, volta a verificare la qualità dei servizi forniti e dei metodi di misura utilizzati dai soggetti di cui al comma 5, prevede:

a. misurazioni indirette, consistenti nella raccolta ed elaborazione periodica di dati di riepilogo dei livelli di servizio erogati in esecuzione degli atti contrattuali, registrati attraverso gli opportuni strumenti utilizzati dai soggetti sottoposti a monitoraggio;
b. misurazioni dirette, aventi in oggetto i servizi erogati dai soggetti sottoposti a monitoraggio, anche al fine di consentire la vigilanza sui fornitori qualificati da parte degli Organismi di attuazione e controllo, secondo quanto previsto nel Regolamento per la qualificazione dei fornitori.
 

8. La Commissione, ai fini di cui all'art. 79, comma 2, lettera g), del Codice, verifica i risultati dell'attività di misurazione della qualità dei servizi SPC, anche mediante verifiche a campione, avvalendosi degli Organismi di attuazione e controllo, per i rispettivi ambiti di competenza. 9. Le misure, anche di tipo sanzionatorio, derivanti dal mancato rispetto da parte dei fornitori qualificati dei requisiti di qualità e di sicurezza del SPC, come rilevato in sede di monitoraggio, sono individuate dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori.