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Incaricato del trattamento

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell’interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

2. L’esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l’incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente che l’incaricato del trattamento:

a) agisca soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;
b) impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l’obbligo legale di riservatezza;
c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 30;
d) ricorra ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;
e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d’intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l’adempimento dell’obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;
f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;
g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;
h) metta a disposizione del responsabile del trattamento e dell’autorità di controllo tutte le informazioni necessarie per controllare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
 

3. Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell’incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

4. L’incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all’articolo 24.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell’incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all’interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.