Art. 27 - Trattamento sotto l’autorità del responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento
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Trattamento sotto l’autorità del responsabile del trattamento e dell’incaricato del trattamento
L’incaricato del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal responsabile del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o di uno Stato membro.
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