Art. 29 - Cooperazione con l’autorità di controllo
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Cooperazione con l’autorità di controllo
1. Il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento e l’eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l’accesso di cui all’articolo 52, paragrafo 2, lettera b).
2. Quando l’autorità di controllo esercita i poteri a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento rispondono a una sua richiesta entro un termine ragionevole da quella fissato. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell’autorità di controllo e dei risultati raggiunti.
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