1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell’apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri.
2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull’andamento di un’indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti contrari al presente regolamento.
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. L’autorità di controllo cui è presentata una richiesta di assistenza non può rifiutare di darvi seguito, salvo che:
5. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo richiedente dell’esito o, se del caso, dei progressi o delle misure prese per rispondere alla sua richiesta.
6. Le autorità di controllo forniscono al più presto e per via elettronica, con modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.
8. Qualora l’autorità di controllo non dia seguito alla richiesta di un’altra autorità di controllo entro un mese, l’autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all’articolo 57.
9. L’autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
10. La Commissione può specificare il formato e le procedure per l’assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.