1. Per potenziare la cooperazione e l’assistenza reciproca, le autorità di controllo possono svolgere indagini congiunte, mettere in atto misure di contrasto congiunte e condurre altre operazioni congiunte in cui sono coinvolti membri o personale designato di autorità di controllo di altri Stati membri.
2. Nell’eventualità che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L’autorità di controllo competente invita l’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione a partecipare all’indagine congiunta o all’operazione congiunta, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
3. L’autorità di controllo che ospiti un’operazione congiunta può, nel rispetto della legislazione nazionale e con l’autorizzazione dell’autorità di controllo ospitata, conferire poteri esecutivi, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che partecipano all’operazione congiunta, o consentire a detti membri o personale, ove la propria legislazione nazionale lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione nazionale dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono soggetti alla legislazione nazionale dell’autorità di controllo ospite. Quest’ultima risponde del loro operato.
4. Le autorità di controllo stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione.
5. Qualora un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo di cui al paragrafo 2, le altre autorità di controllo sono competenti a prendere misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.
6. L’autorità di controllo specifica il periodo di validità delle misure provvisorie di cui al paragrafo 5. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione, e sottopone la questione nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 57.