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Comitato europeo per la protezione dei dati

1. È istituito un comitato europeo per la protezione dei dati.

2. Il comitato europeo per la protezione dei dati è composto dal responsabile di un’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati.

3. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, queste nominano a rappresentante comune un loro responsabile.

4. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati e designa un rappresentante. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa senza ritardo la Commissione di tutte le attività del comitato europeo per la protezione dei dati.