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Indipendenza

1. Nell’esercizio dei suoi compiti ai sensi degli articoli 66 e 67, il comitato europeo per la protezione dei dati opera con indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 66, paragrafo 2, nell’esercizio dei suoi compiti il comitato europeo per la protezione dei dati non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.