7
Utilizzazione dei dati

1. Il partecipante può accedere al sistema di informazioni creditizie anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, riguardanti esclusivamente:

a) consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;

b) soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano già parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;

c) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli di cui alla lettera b), in particolare in quanto obbligati in solido o appartenenti a gruppi di imprese, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio dei soggetti di cui alla stessa lettera b).

 

2. Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante e dal gestore solo da un numero limitato, rispetto all'intera organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati del trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalità indicate nell'articolo 2, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi. Nei soli limiti e con le medesime modalità appena indicate, il sistema è accessibile anche da banche ed intermediari finanziari appartenenti al gruppo bancario del partecipante all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto di credito con l'interessato o comunque per l'assunzione del relativo rischio.

3. I partecipanti accedono al sistema di informazioni creditizie attraverso le modalità e gli strumenti anche telematici individuati per iscritto con il gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati personali relativi a richieste/rapporti di credito registrati in un sistema di informazioni creditizie sono consultabili con modalità di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o più livelli di consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati concernenti richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il partecipante.

4. Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.