Preambolo
I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:
1. il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;
2. con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;
3. la sottoscrizione del presente codice è promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli artt. 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
4. tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;
5. gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresì, le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceità;
6. il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett.b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995; circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia in Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).