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Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro.

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

3. Indipendentemente dall’eventuale reclamo dell’interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo di qualunque Stato membro.