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Diritto a un ricorso giurisdizionale contro l’autorità di controllo

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo che la riguardano.

2. Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l’autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni contro l’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.

4. L’interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell’autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell’altro Stato membro nei confronti dell’autorità di controllo competente.

5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.