1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo di cui all’articolo 73, chiunque ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento in seguito a un trattamento dei suoi dati personali non conforme al presente regolamento.
2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica nell’esercizio dei pubblici poteri.
3. Qualora nell’ambito del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 58 sia in corso un procedimento riguardante la stessa misura, decisione o pratica, l’autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di cui è stata investita, salvo qualora l’urgenza del caso per la protezione dei diritti dell’interessato non permetta di aspettare l’esito del procedimento nell’ambito del meccanismo di coerenza.
4. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.