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Trattamento dei dati personali dei minori

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degliStati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

4. La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.