9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l’appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando:
a) l’interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell’Unione o di uno Stato membro dispone che l’interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure
c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell’interessato, oppure
e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato, oppure
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
g) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell’interessato, oppure
h) il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 81, oppure
i) il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 83, oppure
j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell’autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.