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Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

1. Nei limiti del presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l’interessato;
b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.
 

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

a) l’interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 7;
b) la pubblicazione dei dati personali è necessaria per presentare i risultati della ricerca o per facilitarla, nella misura in cui gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano sull’interesse della ricerca, oppure
c) l’interessato ha reso pubblici i dati.
 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell’interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell’interessato in tali circostanze.