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Obblighi di segretezza

1. Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un’attività protetta dal segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.