I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 53 del Codice.

Pertanto, l’attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati.

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa “minima” - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell’allegato n. 2 al presente provvedimento.

Nell’ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati, tale collegamento deve essere reso noto. Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel punto 4.6.

La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa di cui all’art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice. Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai comuni in materia di sicurezza urbana sono esaminate al punto Sicurezza Urbana.