Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l’informativa, benché non obbligatoria, laddove l’attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell’art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Ciò naturalmente all’esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l’informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l’espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.
A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l’apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l’utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l’informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall’art. 53, comma 1, lett. a) e b).
Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un’idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall’art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).