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Modalità di adesione al Codice di condotta

1. Tutti i fornitori di servizi di informazione commerciale eventualmente non associati ad ANCIC possono aderire al presente Codice di condotta inviando formale richiesta alla Presidenza di ANCIC, corredata da una visura camerale aggiornata, dalla licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. e D.M. n. 269/2010 e dall’ultimo bilancio approvato. Entro i successivi tre (3) giorni il Presidente di ANCIC, datane notizia al Consiglio Direttivo, inoltrerà la richiesta e la documentazione ricevuta all’OdM, affinché quest’ultimo possa verificare l’assenza, anche alla luce dello Statuto di ANCIC, di circostanze ostative all’adesione del fornitore richiedente.

2. Entro 30 (trenta) giorni dall’inoltro della richiesta di adesione da parte della Presidenza di ANCIC, l’OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al precedente art. 12.4, provvederà a darne notizia al Consiglio Direttivo di ANCIC, affinché quest’ultimo possa deliberare formalmente la nuova adesione, dandone informazione al Garante, entro i 5 (cinque) giorni successivi, affinché l’autorità possa aggiornare il registro di cui all’art. 40, paragrafo 11, del Regolamento.

3. L’eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al Codice di condotta regolarmente presentata da parte di un fornitore di servizi di informazione commerciale dovrà essere brevemente motivata da parte dell’OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest’ultimo caso, tuttavia, il fornitore di servizi di informazione commerciale richiedente dovrà allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.