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Campo di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell’Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di residenti nell’Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell’Unione, oppure
b) il controllo del loro comportamento.
 

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.