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Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione
1. Nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa un rappresentante nell’Unione.
2. Quest’obbligo non si applica:
a) ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell’articolo 41, oppure
b) alle imprese con meno di 250 dipendenti oppure
c) alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure
d) ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell’Unione.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato.
4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.