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Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento e l’incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure
b) il trattamento è effettuato da un’impresa con 250 o più dipendenti, oppure
c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.
 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.

3. Qualora il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell’autorità pubblica o dell’organismo pubblico.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l’incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.

5. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all’articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

7. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall’incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

9. Il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all’autorità di controllo e al pubblico.

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell’incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.