TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Art. 40 - Principio generale per il trasferimento Art. 41 - Trasferimento previa decisione di adeguatezza Art. 42 - Trasferimento in presenza di garanzie adeguate Art. 43 - Trasferimento in presenza di norme vincolanti d’impresa Art. 44 - Deroghe Art. 45 - Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali Link di attraversamento del book per CAPO V - TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ❮ Art. 39 - Certificazione Su Art. 40 - Principio generale per il trasferimento ❯