1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell’articolo 41, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.
2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:
3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo di protezione dei dati o sulle norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori autorizzazioni.
4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve ottenere l’autorizzazione preventiva dell’autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, l’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57.
5. Se non sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante, il responsabile del trattamento o l’incaricato del trattamento deve ottenere l’autorizzazione preventiva al trasferimento o a un complesso di trasferimenti, o all’inserimento di disposizioni in accordi amministrativi costituenti la base del trasferimento. Tale autorizzazione dell’autorità di controllo è conforme all’articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, l’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 57. Le autorizzazioni emesse dall’autorità di controllo sulla base dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo.