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Indipendenza

1. L’autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

2. Nell’adempimento delle loro funzioni i membri dell’autorità di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Per tutta la durata del mandato, i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e non possono esercitare alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno.

4. Al termine del mandato i membri dell’autorità di controllo agiscono con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici.

5. Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l’effettivo esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.

6. Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità di controllo abbia il proprio personale, nominato dal responsabile dell’autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest’ultimo.

7. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l’indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di controllo disponga di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.