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Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo
Ogni Stato membro prevede con legge, nei limiti del presente regolamento:
a) l’istituzione e lo status dell’autorità di controllo;
b) le qualifiche, l’esperienza e le competenze richieste per l’esercizio delle funzioni di membro dell’autorità di controllo;
c) le norme e le procedure per la nomina dei membri dell’autorità di controllo, e le norme sulle attività o professioni incompatibili con le loro funzioni;
d) la durata del mandato dei membri dell’autorità di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
e) l’eventuale rinnovabilità del mandato dei membri dell’autorità di controllo;
f) le regole e le condizioni comuni che disciplinano le funzioni dei membri e del personale dell’autorità di controllo;
g) le norme e le procedure relative alla cessazione delle funzioni dei membri dell’autorità di controllo, anche per il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.