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Parere della Commissione

1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell’articolo 58, o entro sei settimane nel caso di cui all’articolo 61, la Commissione può adottare un parere sulla questione sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento.

2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l’autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità di controllo si astiene dall’adottare il progetto di misura.

4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l’autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese.