1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l’esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi, l’autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all’articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L’autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che sia urgente prendere misure definitive, l’autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l’urgenza di misure definitive.
3. Ogni autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza qualora l’autorità di controllo competente non abbia preso misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, motivando la richiesta, in particolare l’urgenza Dell’intervento.
4. In deroga all’articolo 58, paragrafo 7, il parere d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.