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Atti di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per:
a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58 o dell’articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un’autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 59;
b) decidere, entro il termine di cui all’articolo 59, paragrafo 1, sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera d);
c) specificare il formato e le procedure per l’applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione;
d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 87, paragrafo 2.
2. Per motivi imperativi d’urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. L’adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in virtù dei trattati.