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Norme comuni per i procedimenti giurisdizionali

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all’artico 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.

2. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale per far rispettare le disposizioni del presente regolamento o garantire la coerenza della protezione dei dati personali all’interno dell’Unione.

3. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi di ritenere che in un altro Stato membro sia in corso un procedimento parallelo contatta l’autorità giurisdizionale competente dell’altro Stato membro per ottenere conferma dell’esistenza del procedimento parallelo.

4. Se il procedimento parallelo nell’altro Stato membro riguarda la stessa misura, decisione o pratica l’autorità giurisdizionale, può sospendere il procedimento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle asserite violazioni e impedire ulteriori danni agli interessi in causa.