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Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del Presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 provvedono a istituire un’autorità di controllo indipendente ai sensi del capo VI del presente regolamento.