Le modalità per l´esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.

Qui si dichiara  che l’interessato ha diritto ad ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha il diritto di conoscerne la fonte, di sapere per quali finalità e con quali modalità sono trattati, se e a chi detti dati vengono comunicati; ha, inoltre, il diritto di ottenere 

  • l’aggiornamento
  • la rettifica
  • l’integrazione
  • la cancellazione
  • la trasformazione in forma anonima 
  • il blocco

Di tutto quanto detto fino ad ora l'interessato riceve l'attestazione che le operazioni richieste o meno sono state portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L’interessato può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, in particolare ove esso sia effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


Nello specifico questi diritti sono esercitati con richiesta rivolta,  al titolare o al responsabile. E' importante sottolineare soprattutto per la società che alla richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.


Si tenga presente per che quel che riguarda il come deve essere formulata la richiesta il codice disciplina che questa se riguarda  informazioni relative al trattamento eventualmente in atto, può essere formulata anche oralmente; in tal caso è cura del responsabile dei dati o dell'incaricato tenere traccia della richiesta
Il responsabile o l'incaricato dovranno: 

  • comunicare oralmente le informazioni richieste; 

in alternativa

  • consentire la visione delle informazioni mediante strumenti elettronici; 

oppure 

  • se richiesto, provvedere alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero all’invio per via telematica. 

Il termine per la risposta all´interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all´interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all´interessato e stabilire l´ammontare dell´eventuale contributo da chiedere all´interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest´ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all´interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l´accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l´interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).

 La risposta fornita all´interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.