1. In considerazione delle finalità di cui all'art. 77 del Codice, il SPC è strutturato secondo una architettura concettuale a più livelli:
a. Il livello d'interconnessione e comunicazione tra le Amministrazioni e nell'ambito di una stessa Amministrazione, realizzato attraverso una componente di connettività, che include servizi di trasporto, per la trasmissione, secondo il protocollo IP, di dati, immagini e fonia, nonché servizi di interoperabilità di base, attraverso i quali viene attivata la trasmissione di informazioni o di documenti informatici. La condivisione a livello nazionale, da parte delle Amministrazioni interconnesse, di infrastrutture di connettività connettività, garantisce omogeneità ed uniformità di prestazioni da parte dei fornitori qualificati, consentendo lo sviluppo del SPC secondo un disegno unitario;
b. Il livello d'nteroperabilità evoluta e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni aderenti al SPC, che include servizi di interoperabilità evoluta per la circolazione e lo scambio di dati ed informazioni tra le PA e tra le stesse ed i cittadini, nonché servizi di cooperazione applicativa, costituenti l'infrastruttura del SPCoop per il coordinamento e la sicurezza a livello applicativo, che favoriscono la realizzazione e l'interoperabilità di servizi per le finalità di cui all'art. 7. I servizi e le infrastrutture di connettività di cui alla lettera a) forniscono funzionalità di connessione e trasporto IP attraverso le quali sono veicolati i servizi di questo livello, ai sensi dell'art. 77 del codice; c. Il livello dei servizi applicativi e telematici resi disponibili attraverso il SPC.
2. Il funzionamento e la gestione dei servizi applicativi di cui al comma 1, lettera c) si basano sulla condivisione, da parte delle Amministrazioni cooperanti, di servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso (SICA), costituiti dai servizi di cooperazione applicativa di cui al comma 1, lettera b) ed articolati in una componente di livello generale, condivisa a livello nazionale, alla quale, eventualmente, si raccordano ulteriori componenti federate distribuite (SICA secondari). I SICA realizzano la pubblicazione degli accordi di servizio e degli altri elementi della cooperazione applicativa di cui all'art. 20, necessaria ai fini dell'accesso ai servizi, nonché della validità degli scambi documentali e dei dati in base alle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 3, 51 e 76 del Codice.
3. Dal punto di vista della sicurezza, l'intero SPC si configura come un dominio affidabile (trusted), costituito da una federazione di domini affidabili basata su mutue relazioni organizzative e tecnologiche di tipo fiduciario. La componente di sicurezza del SPC è trasversale alle componenti di connettività e di interoperabilità e cooperazione applicativa; include l'insieme delle misure organizzative, dei servizi e delle infrastrutture realizzate a livello centrale (dominio di interconnessione) ed a livello di singola Amministrazione (dominio interno), in conformità alle presenti Regole tecniche. Per quanto concerne le componenti di sicurezza finalizzate all'accesso ai servizi applicativi e telematici, allo scopo di garantire l'aggiornamento, la veridicità e l'affidabilità dell'intero insieme di informazioni che caratterizzano la cooperazione applicativa, sono assicurati, in particolare: il riconoscimento dei soggetti abilitati ad operare in SPC e delle componenti SPCoop (porte di dominio, servizi applicativi, servizi infrastrutturali - SICA), nonché la gestione delle identità digitali e dei ruoli su base federale.