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Definizione dell architettura e sua evoluzione

1. Sulla base della definizione di cui all'art. 73, comma 2, del Codice, il SPC è un sistema che evolve in funzione:

a. delle esigenze di cooperazione delle Amministrazioni;
b. del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c. della necessità di diminuire i costi sostenuti dalle Amministrazioni per l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;
d. dell'evoluzione tecnologica delle soluzioni informatiche e dei sistemi di comunicazione;
e. del mutare dei rischi e dei requisiti di sicurezza del patrimonio informativo e dei sistemi informatici e telematici della pubblica amministrazione;
f. del mutare delle esigenze organizzative delle amministrazioni;
g. delle esigenze di partecipazione ed integrazione a livello europeo.
 

2. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione e nel rispetto delle presenti Regole tecniche, curano la realizzazione dell'architettura e formulano proposte alla Commissione medesima per l'evoluzione del SPC.

3. Gli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle proprie competenze ed in conformità alle presenti Regole tecniche, predispongono idonea documentazione che esplicita quanto contenuto nelle disposizioni di cui al Titolo IV, da sottoporre all'approvazione della Commissione. In particolare, la predetta documentazione descrive e precisa quanto segue:

a. l'architettura generale del SPC;
b. l'architettura delle componenti del SPC, ovvero dei servizi di connettività, delle infrastrutture condivise, dei servizi di interoperabilità e cooperazione, dei servizi di sicurezza e di ogni altra componente definita nell'ambito dell'architettura del SPC per consentire le finalità di cui all'art. 77 del Codice;
c. le specifiche ed i requisiti delle componenti di cui alla precedente lettera b), comprese, ove disponibili, implementazioni di riferimento sviluppate con codice sorgente aperto, secondo le indicazioni della Commissione;
d. gli standard e le norme tecniche di riferimento; e. i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di connettività SPC, con riferimento in particolare alla qualità del servizio (QoS), alla banda larga, al dominio di interconnessione, al dominio interno di un'Amministrazione e al dominio dei servizi erogati dai fornitori qualificati;
f. i criteri e le specifiche tecniche di dettaglio che devono essere soddisfatti nella progettazione, realizzazione, sviluppo ed erogazione dei servizi di cooperazione applicativa SPC;
g. i contenuti minimi obbligatori e la composizione di un Accordo di Servizio o di Cooperazione; l'identificazione, secondo uno specifico schema di nomenclatura, di tutti gli elementi (Accordi di Servizio, soggetti, caratteristiche dei servizi, ecc.) che intervengono nel processo di cooperazione applicativa;
h. la descrizione e le modalità di erogazione dei servizi applicativi e telematici;
i. le modalità che i fornitori qualificati devono seguire per documentare i loro progetti e dimostrare la conformità del modello di funzionamento dei servizi ai citati requisiti;
j. le misure minime di sicurezza che dovranno essere adottate.
 

4. La documentazione di cui al comma 3 è aggiornata dagli Organismi di attuazione e controllo, nel rispetto delle proprie competenze, in relazione all'evoluzione del SPC, è soggetta ad apposita licenza d'uso ed è pubblicata dalla Commissione per via telematica.