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Servizi per la interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa

1. Il SPC consente l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra diverse Amministrazioni nel rispetto delle presenti regole tecniche, delle specifiche contenute nella documentazione di cui all'art. 13, comma 3, nonché dei seguenti principi: a. preservare l'autonomia delle singole Amministrazioni, garantendo al tempo stesso ai diversi sistemi di interoperare fra loro per erogare servizi integrati agli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 5; b. permettere l'integrazione dei processi, dei procedimenti e dei dati di Amministrazioni diverse, coinvolte nelle procedure inter-amministrative, assicurando che ciascuna Amministrazione mantenga la responsabilità dei servizi da essa erogati e dei dati da essa forniti; c. permettere che, in caso di informatizzazione di procedimenti amministrativi che includono servizi riconducibili alla responsabilità di più Amministrazioni, una sola Amministrazione assuma (per legge, per delega concordata, ecc.), la responsabilità complessiva nei confronti dell'utente finale; d. permettere agli utenti finali di avere una visione integrata di tutti i servizi di ogni amministrazione pubblica centrale e locale, indipendente dal canale di erogazione (multicanalità) e favorendo il multilinguismo; e. valorizzare la specificità di ogni soggetto erogatore di servizi, assicurando al contempo uniformità di interazione e certezza nella identificazione degli attori dell'interazione.

2. I servizi di interoperabilità evoluta consentono:

a. lo scambio di messaggi di posta elettronica, sulla base dello standard SMTP per i messaggi di tipo testuale, MIME S/MIME per i messaggi crittografati e firmati digitalmente, DSN nel caso siano richieste informazioni relative alla trasmissione dei messaggi, con accesso multicanale ed autenticato ai messaggi ed alle caselle postali, nonché di standard internazionali e specifiche pubbliche comunemente riconosciute, come individuate nella documentazione di cui all'art. 13;

b. lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata», nel rispetto delle regole tecniche e degli standard di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie recanti «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

c. la comunicazione e la collaborazione in tempo reale ed in modalità interattiva fra utenti dislocati remotamente, attraverso strumenti di video-conferenza accessibili dalle singole postazioni di lavoro o da apposite postazioni condivise;

d. la fruizione di applicazioni telematiche multicanale, che favoriscano la comunicazione asincrona tra amministrazioni e con cittadini ed imprese, sviluppate sulla base delle Raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C) in materia di tecnologie Web e nel rispetto della normativa vigente in tema di accessibilità (legge 9 gennaio 2004, n. 4 e decreto ministeriale 8 luglio 2005 del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie).

3. I servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni consentono la gestione di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei servizi applicativi finalizzata all'interazione sul SPC ed, in particolare, comprendono:

a. lo sviluppo e la gestione della porta di dominio, nella configurazione adeguata alle strutture ed all'organizzazione dei sistemi informatici delle singole Amministrazioni e nel rispetto delle presenti Regole tecniche e della documentazione di cui all'art. 13;

b. l'integrazione e l'esercizio di servizi applicativi su SPC, attraverso lo sviluppo, l'adeguamento e la composizione degli stessi, secondo gli Accordi di servizio e di cooperazione, nonché la pubblicazione di questi ultimi mediante i SICA. I servizi applicativi sviluppati devono essere caratterizzati da riusabilità, modularità ed integrabilità e devono essere realizzati in conformità al paradigma Web Services definito dal World Wide Web Consortium (W3C), nel rispetto delle presenti Regole tecniche e della documentazione di cui all'art. 13

4. I servizi infrastrutturali di cooperazione applicativa (SICA) permettono la cooperazione fra i servizi applicativi delle Amministrazioni, consentendo in particolare:

a. la gestione degli Accordi di Servizio e degli Accordi di Cooperazione attraverso il Servizio di Registro SICA. Il servizio offre funzionalità per l'accesso, la registrazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la ricerca degli Accordi di Servizio e di Cooperazione, nonché, attraverso l'integrazione con l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), la gestione delle informazioni relative alle entità organizzative (amministrazioni pubbliche e relative strutture organizzative, indirizzi di posta elettronica certificata ed Aree Organizzative Omogenee) che operano nell'ambito del SPC e dei servizi telematici da queste erogati;

b. la descrizione degli elementi semantici associati ai servizi applicativi ed alle informazioni gestite, anche ai fini dell'individuazione automatica dei servizi disponibili per l'erogazione delle prestazioni richieste, e la condivisione tra le Amministrazioni cooperanti degli schemi di dati e metadati, nonché delle ontologie di dominio, attraverso il «Servizio di Catalogo Schemi/Ontologie»;

c. la gestione su base federata delle identità digitali di cui all'art. 22 e dei ruoli funzionali associabili a tali identità, al fine di creare un insieme di relazioni di fiducia (trusted domain) fra le autorità di identificazione, di autenticazione e di attributo e ruolo, per lo scambio di credenziali di autenticazione reciprocamente garantite, utilizzabili per l'accesso e l'erogazione di servizi nell'ambito del SPC;

d. la gestione di una struttura complessa di indici (meta-directory) per la pubblica amministrazione, attraverso il «Servizio di Indice dei Soggetti» che, integrando la Rubrica della P.A. (RPA), offre l'accesso telematico in tempo reale ad elenchi relativi al personale delle Amministrazioni partecipanti al SPC, la cui pubblicazione ed aggiornamento sono a cura delle Amministrazioni stesse;

e. la gestione di certificati digitali, associati a entità diverse dalle persone fisiche (apparati hardware, servizi ed applicazioni) nell'ambito del SPC, attraverso il «Servizio di Certificazione»;

f. il supporto alla qualificazione delle porte di dominio, mediante appositi test di verifica del corretto trattamento dei messaggi, effettuati per il tramite di una porta di dominio campione;

g. il supporto alla qualificazione dei Servizi di Registro SICA di livello secondario, mediante appositi test di verifica dell'interoperabilità con il Servizio di Registro SICA federati di livello generale di cui alla lettera a).