1. Le Amministrazioni pubbliche e altri soggetti autorizzati, al fine di attivare i servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con altre amministrazioni, devono preventivamente accreditarsi in SPCoop. L'accreditamento avviene attraverso l'iscrizione all'IPA, secondo le procedure definite nei relativi documenti tecnici di cui all'art. 13 e prevede l'assegnazione di certificati digitali ai fini dell'identificazione delle Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni pubbliche si dotano dei servizi di interoperabilità evoluta e di cooperazione applicativa, di cui agli articoli 12 e 15, per le finalità di comunicazione, erogazione di servizi telematici e di interazione di servizi applicativi sul SPC, acquisendoli da fornitori qualificati ovvero sviluppandoli in proprio nel rispetto delle presenti Regole tecniche.
3. I servizi SICA, di cui all'art. 15, comma 4, sono utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche attraverso le proprie porte di dominio o per il tramite di specifiche modalità tecniche definite nella relativa documentazione di cui all'art. 13.
4. Gli eventuali servizi SICA federati di livello secondario sono sincronizzati con i corrispettivi servizi di livello generale secondo modalità stabilite nella citata documentazione tecnica di cui all'art. 13, la cui applicazione e conformità è garantita dagli Organismi di attuazione e controllo.