28
Sperimentazione di nuovi servizi ed integrazione di quelli esistenti

1. Al fine di consentire l'evoluzione dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze degli utenti e delle opportunità derivanti dall'evoluzione delle tecnologie, nonché di individuare gli standard e le pratiche di riferimento più efficaci per garantire la connettività, l'interoperabilità evoluta e la cooperazione applicativa in sicurezza alle Amministrazioni aderenti al SPC, può esser prevista una fase di sperimentazione per la realizzazione di nuovi servizi, anche di particolare complessità, che possono coinvolgere più soggetti o avere impatto sull'organizzazione di una o più Amministrazioni.

2. Nella fase di sperimentazione, comunque di durata definita, possono essere ammesse deroghe alle disposizioni indicate nelle presenti Regole tecniche. L'oggetto e le finalità della sperimentazione, i soggetti coinvolti e le deroghe necessarie dovranno risultare da appositi documenti da sottoporre all'approvazione della Commissione.

3. Il CNIPA e le regioni provvedono ad integrare, ciascuna per la parte di propria competenza, le componenti del SPC realizzate, nel rispetto delle presenti Regole tecniche. Nella prima fase di integrazione nel SPC di servizi esistenti potranno essere ammesse deroghe alle presenti Regole tecniche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

4. Le regioni ed il CNIPA elaborano un Piano di rientro volto ad assicurare l'allineamento alle Regole tecniche e la coerenza operativa delle raccomandazioni e degli standard già adottati. Le deroghe di cui al precedente comma 3, concesse solo per un periodo di tempo limitato, nonché i relativi Piani di rientro dovranno essere autorizzati dalla Commissione