31
Registrazione e conservazione delle informazioni di riepilogo sui servizi

1. Gli Organismi di attuazione e controllo, secondo gli indirizzi della Commissione, assicurano la registrazione e conservazione delle informazioni di riepilogo sui servizi erogati in ambito SPC. Dette informazioni, in particolare, hanno lo scopo di:

a. documentare lo stato di autorizzazione dei vari soggetti ad operare come fornitori qualificati SPC, indicando per ciascun fornitore i servizi certificati erogabili, i livelli di qualità ed i prezzi di riferimento, nonché le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 30, comma 6;
b. documentare i servizi attivati da ciascun fornitore presso ogni Amministrazione con i relativi livelli di qualità, al fine di consentire analisi comparative e di consistenza dei servizi SPC;
c. conservare dati storici sull'utilizzo e sulla qualità dei servizi in ambito SPC, per consentire la valorizzazione di indicatori di tipo tendenziale, temporale e territoriale, necessari per programmare l'evoluzione del SPC nel tempo;
d. conservare ogni altra informazione tecnica o organizzativa necessaria ad espletare le funzioni di vigilanza per la tenuta degli elenchi dei fornitori qualificati e dei servizi certificati, secondo quanto previsto dal Regolamento per la qualificazione dei fornitori e dalla normativa di riferimento.