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Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all’articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.