L’ Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito (di seguito “ANCIC”) sottoscrive, in qualità di associazione rappresentativa dei fornitori di servizi di informazione commerciale, il presente Codice di condotta, sottoposto all’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il “Garante”) ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il “Regolamento”) e nel rispetto della procedura stabilita dall’art. 20 del D.lgs. 101/2018, recante disposizioni di adeguamento del D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice") alle norme del Regolamento, sulla base delle seguenti premesse:
1. i soggetti operanti nel settore relativo alle attività di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale;
2. nel presente Codice di condotta sono individuate le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali, nonché l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall’altro lato, la qualità, la pertinenza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali trattati. Obiettivo del presente Codice di condotta è anche precisare l’applicazione delle disposizioni del Regolamento nello specifico settore delle attività di informazione commerciale, per permettere ai soggetti operanti in tale ambito, quali titolari del trattamento, di utilizzare l’adesione al presente Codice di condotta come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, del Regolamento;
3. le disposizioni del presente Codice di condotta si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche identificate o identificabili (rientranti nel concetto di “interessato” di cui all’art. 4, n. 1, del Regolamento) ed, in particolare, al trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento di dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati, da titolari che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento, perseguono un interesse legittimo a trattare i suddetti dati personali per la prestazione a terzi di servizi di informazione commerciale. Tali trattamenti includono anche quelli che presuppongono l’elaborazione di informazioni commerciali, da parte dei fornitori, mediante processi statistici o modelli automatizzati, oppure tramite analisi e valutazioni effettuate da esperti, anche sulla base di classificazioni predefinite, allo scopo di formulare un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, eventualmente espresso in termini predittivi, probabilistici o in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, svolti in esecuzione di quanto previsto dal R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito "T.U.L.P.S.") e relativi Regolamenti di attuazione e dal D.M. n. 269/2010;
4. non rientra nella sfera di applicazione del presente Codice di condotta il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei sistemi informativi creditizi (c.d. SIC) in riferimento al quale sono previste norme specifiche, anche di natura deontologica;
5. resta escluso dall’ambito di applicazione del presente Codice di condotta il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall’interessato, che rimane comunque disciplinato dalle disposizioni del Regolamento;
6. tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e del D.M. n. 269/2010, eventualmente non associati ad ANCIC, possono aderire al presente Codice di condotta, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure di seguito stabilite. L’associazione ad ANCIC comporta e sottintende per qualsiasi fornitore l’adesione al presente Codice di condotta.